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Proroga VIA regionale impianti eolici, L&B Partners vince al Tar Basilicata
24 settembre 2021
L&B Partners avvocati associati ha ottenuto una nuova pronuncia favorevole da parte del TAR Basilicata nell’ambito di un procedimento autorizzativo di un impianto eolico. In particolare, con sentenza n. 590 del 15 settembre 2021, il TAR ha accolto il ricorso della società Elettrowind Due, assistita dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli (partner), Pina Lombardi (partner) e Vincenzo Telera (special counsel) che avevano chiesto l’annullamento del provvedimento regionale di diniego della proroga del giudizio di compatibilità ambientale.
Tale sentenza si pone in continuità ad altra analoga sentenza (la n. 348 del 3 maggio 2021) con la quale il TAR adito, in relazione al medesimo progetto eolico, aveva già disposto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Benché tale ultimo atto fosse stato annullato a seguito della precedente pronuncia giurisdizionale, la Regione ha perseverato nel proprio atteggiamento ostruzionistico individuando questa volta ulteriori rilievi ostativi alla concessione della proroga, anch’essi infondati a giudizio del TAR.
In primo luogo, il collegio ha ritenuto “ininfluente il richiamo alla legge regionale n. 54/2015” (la disciplina in tema di aree non idonee) affermando che “il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non permette che le regioni prescrivano limiti generali inderogabili valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle energie rinnovabili”.
Il TAR, inoltre, ha accolto la tesi della società ricorrente in merito all’assenza di mutamenti del contesto ambientale e territoriale all’interno del quale sarà sviluppato il parco eolico, circostanza peraltro comprovata dalla consultazione delle banche dati regionali.
Infine, il TAR, sposando la linea argomentativa del collegio difensivo, ha ricordato come, nel caso in esame, il procedimento corretto da espletare sia quello di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale e non invece di istruzione ex novo del procedimento; tanto sulla scorta della corretta lettura della disciplina di riferimento (i.e. d.lgs. n. 152/2006, art. 25 comma 3) che, ai fini della proroga, non distingue i casi di progetti i cui lavori siano già iniziati da quelli che non invece non abbiamo ancora dato avvio alle attività realizzative.